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Notizie

INFEZIONI DA HERPESVIRUS EQUINO-RINOPOLMONITE (EHV1-EHV4)

Nel cavallo esistono quattro tipi di virus erpetici in grado di causare diverse malattie: l’ Herpesvirus Equino tipo 1,2,3 e 4 (EHV-1, EHV-2, EHV-3, EHV-4 ) I ceppi più comuni sono l'EHV1 e l'EHV4.

L’Herpesvirus Equino tipo 1 causa una malattia respiratoria che è più comune nei puledri svezzati e sotto i 18 mesi, specialmente in autunno inverno. I cavalli anziani, più facilmente di quelli giovani, possono morire per la Rinopolmonite e spesso trasmettono l'infezione senza mostrarne i sintomi. Nelle cavalle gravide causa aborto oltre il 6° mese e nascita di puledri disvitali
SINTOMI
I sintomi sono variabili e comprendono febbre, scolo nasale trasparente, ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e tosse. In alcuni casi si può anche sovrapporre una polmonite batterica secondaria.
Questo virus, inoltre, può causare sindromi neurologiche con paralisi in cavalli di tutte le età, spesso iniziando dagli arti posteriori, ma può poi coinvolgere tutti e quattro gli arti e può esitare con la morte del soggetto o con la necessità di sottoporlo ad eutanasia.
Nelle fattrici gravide l’EHV-1 può causare aborto senza alcun segno premonitore sin dal 4° mese di gestazione ma la frequenza maggiore è dopo il 7° o possono nascere dei puledri prematuri infetti, che poi peggiorano rapidamente e muoiono, mentre altri nascono a termine ma già morti. In gruppi di fattrici suscettibili all’infezione si possono verificare vere e proprie epidemie di aborti.
L’Herpesvirus Equino tipo 4 è causa comune di forme respiratorie di solito caratterizzate da sintomatologia respiratoria non grave e raramente aborto nelle fattrici.
DIFFUSIONE
L’ Herpesvirus Equino è un virus altamente infettante ed il contagio si diffonde principalmente per inalazione di materiale infetto, come scolo nasale, tramite tosse o starnuti, oppure, dopo l’aborto, dalla placenta, i suoi fluidi, il feto o il puledro nato morto. È possibile che i cavalli diffondano il virus anche senza mostrare segni clinici. È il caso dei cosiddetti portatori asintomatici eliminatori, che sono molto difficili da individuare poiché possono eliminare il virus solo quando sottoposti a stress (trasporti, gare, altre patologie). E' possibile anche una trasmissione indiretta attraverso l'ambiente perché il virus può sopravvivere per diverse settimane una volta eliminato dal cavallo.
Tramite esami sierologici è possibile stabilire se un’infezione respiratoria è associata a EHV-1 o 4. Devono essere prelevati due campioni di sangue a distanza di 10 giorni sui quali viene effettuata la titolazione anticorpale per rilevare se sono stati prodotti anticorpi nei confronti di uno dei virus (sieroconversione) . Può essere anche effettuato un tampone rinofaringeo per la ricerca del virus che però è solitamente positivo solo in soggetti con sintomi clinici. Per una diagnosi definitiva di aborto da herpesvirus deve essere effettuato un esame post-mortem completo sul feto e sulla placenta o sul puledro per individuare le caratteristiche lesioni istopatologiche o la presenza del virus.
TRATTAMENTO
Il trattamento delle infezioni respiratorie da Herpesvirus Equino è solitamente costituito da terapia di sostegno, poiché i farmaci anti-Herpes ad uso umano non sono efficaci nel cavallo. Vengono somministrati antipiretici e spesso anche antibiotici per prevenire o combattere infezioni batteriche secondarie . Cavalli affetti da paralisi possono essere molto difficili da gestire; se il cavallo è incapace di mantenere la stazione quadrupedale senza assistenza, deve essere sorretto con un’imbracatura e può essere necessaria la somministrazione di fluidi e alimento per via venosa o con una sonda naso-gastrica.
L’aborto da Herpes non può ovviamente essere trattato ma deve essere gestito nel modo più veloce e sicuro, per l’incolumità delle altre fattrici gravide e degli altri soggetti presenti in allevamento o scuderia. La cavalla che ha abortito deve essere isolata dalle altre fattrici gravide, comprese quelle con cui ha vissuto durante la gravidanza, poiché la cavalla stessa dopo l’aborto, così come la placenta ed i fluidi placentari sono fonte di infezione. I puledri neonati infetti devono essere isolati e sottoposti a terapia di sostegno, finché la diagnosi non è confermata e/o l’eutanasia effettuata.
PREVENZIONE
Tutti i cavalli dovrebbero essere vaccinati per ridurre l’incidenza dell’infezione da Herpesvirus tipo 1 e 4 e per minimizzare la diffusione del virus nell’ambiente dove essi vivono.
Sono disponibili sul mercato vaccini nei confronti di EHV-1 e 4. Benché, come tutti i vaccini, non proteggano completamente i soggetti vaccinati dall’infezione, soprattutto dalla forma neurologica, sono in grado di ridurne l’incidenza, il rischio di diffusione dell’infezione ad altri cavalli e la gravità dei segni clinici se l’infezione si verifica. Si esegue una vaccinazione di base costituita da due iniezioni ripetute a distanza di 4 settimane seguite da richiami almeno ogni 6 mesi. Le cavalle gravide sono invece vaccinate a 5, 7 e 9 mesi di gravidanza.
Se si verifica un’epidemia respiratoria, gli animali affetti devono essere isolati finché non sono completamente guariti. Dove possibile, i cavalli devono essere sempre riuniti in gruppi e questi gruppi tenuti invariati per minimizzare il rischio di una diffusione della malattia da un gruppo all’altro. Le fattrici gravide devono essere riunite secondo lo stato di gestazione in piccoli gruppi, ai quali non dovrebbero essere aggiunti nuovi soggetti. Ciascun gruppo dovrebbe disporre di un ampio paddock e ricoveri separati. Se si verifica un aborto o la nascita di un puledro morto, la fattrice ed il feto devono essere subito isolati dalle altre cavalle gravide, comprese quelle con cui la fattrice ha vissuto durante la gravidanza, finché non sono noti gli esiti dell’autopsia ed è stata esclusa l’infezione da EHV-1. La placenta ed i fluidi sono altamente contaminati quindi devono essere immediatamente distrutti. Le strutture usate dai cavalli vanno completamente pulite e disinfettate prima di essere usate da altri cavalli. In presenza confermata di casi di rinopolmonite tutti gli ambienti, le lettiere e i finimenti vanno disinfettati e la movimentazione dalla struttura deve essere bloccata per almeno 28 gg.


VISITE VETERINARIE AL TEMPO DELLA QUARANTENA

Federazione Nazionale Ordini. Veterinari Italiani ribadisce che le prestazioni medico veterinarie devono essere erogate esclusivamente se vengono garantite le note misure di contenimento della diffusione di COVID-19. Dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ad oggi le misure non sono mutate e non dovrebbe essere neppure necessario ribadirlo come è stato fatto sia nella notizia che nel documento

In tema di profilassi si richiamano i contenuti della nota del Ministero della salute 6249-P-12 del 12/03/2020 dove si legge “si sottolinea che, vista l’attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’influenza aviaria e della Peste suina africana sono da ritenersi inderogabili… sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario…”.
Delle profilassi vaccinali e prevenzione parassitosi e zoonosi è stato chiaramente scritto: E ‘auspicabile che siano effettuate in considerazione della stagionalità e del luogo di vita dell’animale e per prevenire patologie nei prossimi mesi.
Fatte salve condizione di particolare rischio queste operazioni sono da posticipare almeno fino al 13 aprile, data indicata dal DPCM del 1 aprile 2020.

Infine consentire una prestazione, come previsto da circolari ministeriali e DPCM, non significa che le attività professionali possano essere svolte ignorando le norme di legge in vigore. Comportamenti irresponsabili di professionisti che non osservano e non fanno rispettare ai clienti le norme nazionali finalizzate a limitare i movimenti di tutti solo a quelli per giustificate motivazioni sono penalmente rilevanti/intollerabili.

Le attività di cura degli animali sono state ritenute essenziali anche in considerazione dell’elevato livello di responsabilità riconosciuto dall'ordinamento italiano alla professione medico veterinaria. Una responsabilità che non può esimersi dall’onestà intellettuale e che tutta la comunità si aspetta dai medici veterinari.

Regole per la validazione del Modello 4 informatizzato

In una scheda, la DGSAF dettaglia le regole per la validazione automatica del Modello 4 elettronico. BDR, casi particolari e disallineamento con l'anagrafe equina.
Dal 2 settembre la compilazione del modello 4 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità informatica. Le regole operative fornite oggi dalla Direzione Generale della Sanità Animale ampliano la possibilità, per il proprietario/detentore degli animali, di compilare autonomamente il Modello 4 senza dover attendere la conferma/validazione del Servizio Veterinario. Ne consegue un notevole alleggerimento dei tempi e delle procedure. Sulla base dei riscontri degli operatori e delle autorità locali, le regole potranno essere riviste e modificate.
La nota ministeriale dettaglia la procedura per la generazione del Modello 4 informatizzato, compresa la possibilità di "Blocco assoluto" della generazione del Modello e di "Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione", rispettivamente per bloccare la generazione del documento o per imporne la validazione del Servizio Veterinario.
Le regole sono dettagliate specie per specie: bovini e bufalini, ovini e caprini, suini e avicoli.
Criticità per gli equidi- La specifica situazione dell'anagrafe equina "purtroppo non consente ancora un efficace allineamento tra le informazioni contenute nella BDE e quelle della BDN in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato". Ciò potrebbe causare- spiega la nota ministeriale-l'eventualità che in BDN un dato animale non sia presente nel registro dell'allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il Modello 4. In questo caso, "bisognerà caricare l'animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione Registrazione capi in BDN dalla Banca dati Equidi BDE) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l'animale tramite la funzione Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati)".
Regioni con propria BDR- La nota ministeriale richiama l'attenzione sull'eventualità che nelle Regioni e Provincie Autonome dotate di propria BDR non siano state attivate tutte le funzionalità di cooperazione applicativa tra BDR e BDN, magari limitatamente ad alcune specie o alcune tipologie di movimentazione. In questo caso, scrive il Ministero "è evidente che l'operatore fintanto che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato i necessari adeguamenti della propria BDR dovrà ricorrere alla compilazione manuale del Modello 4 utilizzando il fac simile allegato al Decreto 28 giugno 2016".
Altre specie e situazioni particolari- Il fac simile allegato al Decreto 28 giugno 2016, "eventualmente modificato e integrato a mano, va utilizzato anche per la compilazione del Modello 4 per
-le specie per cui non è ancora stata rilasciata in BDN la funzionalità di compilazione informatica del modello (animali d'acquacoltura)
-le specie per le quali non è stata ancora attivata un'apposita sezione anagrafica (lagomorfi di allevamento, chiocciole, ungulati selvatici di allevamento).
Lo stesso fac simile va utilizzato "per quelle situazioni in cui è consentita ancora la compilazione manuale (deroghe previste dal decreto ovvero situazioni di eccezionalità e di emergenza) ed infine per tutte quelle situazioni in cui è oggettivamente impossibile procedere con la compilazione informatizzata del modello".
Il modulo in bianco del nuovo modello 4 potrà essere scaricato accedendo alla sezione pubblica di VETINFO attivando l'apposita funzione di scarico del Modello 4.
Trasportatore
- Il ruolo 'Trasportatore' in BDN sarà attivato dal 2 di settembre e consentirà agli operatori del trasporto di poter inserire nell'apposita funzione D del Modello 4 le informazioni di competenza. "Prerequisito indispensabile- ribadisce la nota ministeriale- è l'essere registrati nell'Anagrafe dei trasportatori attivata nel SINVSA e l'essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)".

La ricetta elettronica è legge: obbligo "assoluto" da settembre 2018

La ricetta elettronica veterinaria è legge. Il percorso avviato nel 2015 "può finalmente contare su una base legale definitiva".
Lo scrive il  Ministero della Salute, in una nota in cui sottolinea che "dal 1° settembre 2018 la prescrizione elettronica sostituirà definitivamente la forma cartacea sull'intero territorio nazionale". Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Europea 2017, "si chiude il cerchio sul progetto di digitalizzazione dell'intera filiera dei medicinali veterinari" - annota il Ministero. Il progetto "consentirà di rafforzare la sorveglianza e il controllo sull’uso corretto e responsabile dei farmaci".
Dopo la sperimentazione avviata con Regione Lombardia e Abruzzo, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha concluso la prima parte del percorso formativo, avviato dalla sul nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali veterinari. Per ciascuna delle Regioni/PA che non hanno ancora aderito volontariamente alla sperimentazione è stato creato un pool composto da veterinari e liberi professionisti, sia del settore degli animali da reddito che da compagnia, che, a sua volta, avrà il compito di estendere la formazione al proprio territorio di competenza.

West Nile- Continua la sorveglianza

Mercoledì, 07 Gennaio 2015 10:04

cavallo copyStante il carattere zoonotico della malattia, è "necessario e urgente" prorogare la sorveglianza veterinaria e le misure sanitarie e introdotte nel 2011.
Il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proroga dell'Ordinanza 4 agosto 2011 recante norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale.

Nel corso del 2014, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positivita' negli equidi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi degli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati morti nella regione Emilia Romagna, nonche' positivita' in pool di zanzare distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria.

Le analisi condotte nell'ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica hanno confermato la presenza del West Nile virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della persistente circolazione virale. Inoltre, nel corso del 2014 sono stati segnalati nell'uomo 21 casi confermati di malattia neuro invasiva da West Nile virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; le attivita' di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare tre casi di febbre da WNV nella regione Emilia Romagna.

I dati epidemiologici derivanti dalle attivita' di sorveglianza veterinaria straordinaria sono utili e indispensabili per le misure preventive che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico della malattia. Le misure di sorveglianza sanitaria così prorogate resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2015.
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ORDINANZA 12 dicembre 2014 - Proroga dell'Ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale». (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014)