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Disposizioni legislative

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE OBBLIGATORIE PER DETENZIONE EQUIDI 


1-Ogni equino superiore ai 7 mesi di età deve essere in possesso di un DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE con scheda segnaletica o comunque segnalamento corrispondente ( libretto o passaporto ASL, unire, apa, fise, ecc.) o scheda di identificazione di un Ente in sostituzione del documento originale.
2-Sul documento deve essere registrato almeno UN ESITO NEGATIVO di prova sierologica relativa all'anemia infettiva (AIE), il cosiddetto COGGINS TEST, con data non superiore a 24 mesi (12 mesi in alcune regioni o per disposizioni particolari dei Servizi veterinari locali). In caso contrario contattare immediatamente l'ASL locale e isolare l'animale.
3-Ogni documento DEVE essere dotato del CAPITOLO IX (9) relativo alla destinazione finale dell'equino
(DESTINATO AL CONSUMO UMANO- destinazione REVERSIBILE oppure
NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO-destinazione IRREVERSIBILE).
In mancanza di questa parte è necessario contattare l'Apa locale.

4-REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI EQUINI
da effettuare presso l' Associazione Provinciale Allevatori (APA)
per comunicare i dati personali e dei libretti degli equini da inserire (o verificare se già inseriti) nella banca dati nazionale in ottemperanza alle disposizioni relative ANAGRAFE EQUINA.
5-TRASFERIMENTO
In caso di trasporto in altra struttura procurarsi e compilare il MODELLO 4, trattenerne una copia ed inviarne una all'ASL di destinazione. (spesso viene compilato dal trasportatore)
6- VENDITA 
E' obbligatorio compilare un apposito modulo di vendita (comunicazione di vendita) presso la sede provinciale dell'APA per il trasferimento dei dati nella banca dati e sul documento del soggetto.

Chiunque detenga anche solo un equino deve essere in possesso di:

1- CODICE AZIENDALE
codice alfanumerico relativo al luogo di detenzione degli equini da richiedere alla ASL locale
2- REGISTRO di CARICO E SCARICO DEGLI EQUINI
Documento dove vanno annotati gli equini in arrivo e segnalati gli equini in uscita.
3- REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
Da procurarsi in caso di presenza ANCHE DI SOLO UN EQUINO con la destinazione alla produzione di alimenti (DPA). Non necessario se si detengono equini NON destinati ala produzione di alimenti (NON DPA)

DOCUMENTO DI IDENTITA' EQUINO
(valido solo con CAPITOLO IX PER DESTINAZIONE FINALE )
ESITO COGGINS TEST (nel documento)
SEDE DI DETENZIONE
REGISTRO CARICO E SCARICO EQUINI
REGISTRO DEI TRATTAMENTI (solo per equini destinati al consumo umano)